Art. 35.
(Registrazione dei prodotti fitosanitari
in commercio).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i prodotti fitosanitari in commercio devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla medesima legge.
      2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il prodotto fitosanitario è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.