1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i prodotti fitosanitari in commercio devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla medesima legge.
2. Ove non sia rispettato il termine di cui al comma 1, il prodotto fitosanitario è ritirato dal mercato sino alla completa regolarizzazione ai sensi del comma 1.